
COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Provincia di Pisa
STATUTO COMUNALE
PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA
Art. 4 Ruolo e funzioni generali
Art. 6 Gestione associata di funzioni e servizi
Art. 7 Attuazione del principio di sussidiarietà
Art. 8 La semplificazione amministrativa
Art. 9 Territorio e sede comunale
Art. 11 Principio di organizzazione
Art. 14 Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 15 Norme di comportamento degli amministratori e pari
opportunità
Art. 17 Presidenza del Consiglio Comunale
Art. 18 Sessioni e convocazioni
Art. 19 Seduta iniziale della legislatura
Art. 20 Regolamento del Consiglio Comunale
Art. 21 Commissioni consiliari
Art. 22 Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo
Art. 23 Consiglieri comunali. Prerogative
Art. 24 Consiglieri comunali. Decadenza
Art. 25 Consiglieri Comunali. Cessazione dalla carica e
sospensione
Art. 26 Il Segretario Comunale
Art. 27 Pubblicazione delle deliberazioni
Art. 29 Assessori comunali. Divieti
Art. 30 Durata in carica, rinnovo e revoca degli Assessori
comunali
Art. 31 Convocazione e presidenza della Giunta comunale
Art. 32 Competenze della Giunta comunale
Art. 34 Giuramento del Sindaco
Art. 36 Linee programmatiche del Sindaco. Definizione ed
approvazione
Art. 37 Linee programmatiche. Attuazione e Verifica
Art. 38 Linee programmatiche. Adeguamento
Art. 39 Risposte ad interrogazioni ed istanze di sindacato
ispettivo
Art. 40 Orari di attività, servizi ed uffici
Art. 41 Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni
Art. 43 Conferenza dei Sindaci in materia sanitaria
Art. 45 Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza
statale
Art. 47 Cessazione dalla carica
Gli istituti di partecipazione popolare
Partecipazione
popolare, autonomia, sussidiarietà
Art. 48 Partecipazione popolare. Diritto
Art. 49 Associazioni e organismi di partecipazione.
Riconoscimento e promozione
Art. 50 Albo comunale degli organismi sociali
Art. 51 Organismi associativi e di partecipazione. Rapporti
con il Comune
Art. 52 Esercizio di attività da parte di cittadini e formazioni
sociali
Art. 53 Istanze, petizioni e proposte
Art. 54 Consultazioni della popolazione
Art. 55 Partecipazione al procedimento amministrativo
L’azione
popolare a tutela degli interessi comunali
Il
diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni
Art. 58 Diritto di accesso e di informazione
Art. 59 Pubblicità degli atti ed albo pretorio
Art. 60 Istituzione del Difensore civico in forma associata
ordinamento del Personale, degli Uffici e dei Servizi
Uffici
e servizi - organizzazione
Art. 61 Autonomia normativa ed organizzativa
Art. 62 Distinzione tra poteri di indirizzo politico e
gestione amministrativa
Uffici
e servizi - ordinamento
Art. 63 Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 65 Semplificazione procedimentale ed amministrativa
Direzione
e responsabilità degli uffici e dei servizi
Art. 67 Il Segretario comunale
Art. 69 Responsabili delle strutture comunali. Incarichi,
funzioni e responsabilità
Art. 70 Costituzione e rappresentanza in giudizio
Art. 71 Incarichi di responsabilità e collaborazioni
esterne
Art. 72 Convenzioni associative sovracomunali
Art. 74 Servizi pubblici locali
L’autonomia finanziaria e impositiva:
programmazione e ordinamento contabile
Autonomia
finanziaria ed impositiva
Art. 75 Autonomia impositiva e tariffaria
Art. 76 Diritti del contribuente
Attività
contabile e finanziaria
Art. 78 La programmazione operativa e finanziaria
Art. 80 La revisione economico-finanziaria
Vigenza
e revisione dello statuto
Art. 83 Revisione dello statuto
1.
Il Comune di Montecatini Val di Cecina è un ente locale autonomo, secondo i
principi della Costituzione, dell'ordinamento giuridico e delle nome del
presente Statuto, che costituiscono per i cittadini garanzia di democrazia e
libertà.
2.
Il Comune è l'ente che rappresenta la comunità locale di Montecatini Val di
Cecina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3.
La comunità di Montecatini Val di Cecina è costituita dagli uomini e dalle
donne che risiedono nel territorio comunale e da quanti vi lavorano, studiano,
operano, vivono e soggiornano.
1.
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa,
amministrativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme il
presente Statuto ed i Regolamenti che, nel loro complesso, costituiscono
l'ordinamento generale della comunità locale.
2.
Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e
dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria
attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3.
L'autonomia si esplica mediante il conferimento agli organi elettivi ed ai
responsabili delle strutture organizzative dell'ente, nel rispetto della distinzione
tra le diverse competenze e responsabilità, del potere di esercitare, in
spirito di servizio verso la comunità, le funzioni attribuite loro dalla legge
secondo lo Statuto ed i Regolamenti, osservando i principi di equità,
imparzialità e buona amministrazione.
1.
Il Comune rappresenta la propria comunità locale nei rapporti con lo Stato,
con la Regione Toscana, con la Provincia di Pisa, con la Comunità Montana
dell'Alta Val di Cecina e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati con
i quali è chiamato a collaborare ed interagire, nonché, nell'ambito degli
obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità
internazionale.
1.
Il Comune è ente con competenza generale e, quale istituzione
territorialmente e funzionalmente più vicina al cittadino è, secondo il
principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso
conferite con leggi statali e regionali.
2.
Il Comune, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione,
promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della
comunità di Montecatini Val di Cecina.
3.
Il Comune persegue obiettivi di collaborazione e cooperazione con tutti i
soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione attiva dei
cittadini, delle forze sociali, politiche, economiche e sindacali al governo
del territorio.
4.
Nell’assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale,
culturale ed assistenziale, favorisce la partecipazione delle famiglie, delle
associazioni, dei gruppi di volontariato e delle comunità esistenti nel
territorio comunale.
5.
Il Comune promuove e partecipa ad accordi con gli
enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni
storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee
che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei
rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
1. Il Comune esercita
le sue attribuzioni e competenze per il conseguimento delle seguenti finalità:
a) promozione
ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione,
tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l’elevazione
delle condizioni personali e sociali;
b) assunzione
di iniziative per migliorare la qualità della vita della Comunità, tutelando in
particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in
condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di
autosufficienza;
c) sostegno,
nell’ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per
assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all’istruzione;
d) tutela del
patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità,
valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
e) tutela della
vita umana in ogni suo momento, della persona e della famiglia, con particolare
riguardo alla maternità ed alla paternità, assicurando idoneo sostegno alla
corresponsabilità dei genitori nell’impegno dell’educazione dei figli;
f) promozione
di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita, di
studio, di lavoro e di partecipazione sociale ad uomini e donne;
g) rispetto e tutela
delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche
attraverso la promozione del valore della tolleranza;
h) conservazione,
difesa e sviluppo delle risorse ambientali e culturali, con particolare
riferimento alle produzioni locali tradizionali, tipiche e di qualità,
nell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, della qualità della vita e della
crescita culturale della comunità.
2.
Le iniziative e gli interventi sopra indicati, così
come ogni altra azione promossa dal Comune, si propongono di assicurare pari
condizione e dignità ai cittadini nell’esercizio dei diritti fondamentali,
anche mediante la massima valorizzazione dei principi di equità e solidarietà.
1. Il Comune assume, quale proprio
indirizzo, quello della promozione, con i Comuni dell’area territorialmente
contigua ed omogenea, e specialmente con quelli facenti parte della Comunità
Montana dell’Alta Val di Cecina, di forme di collaborazione e raccordo per
svolgere, in modo coordinato ed associato, funzioni e servizi pubblici che
risultano più proficuamente gestibili a livello sovracomunale, regolando
mediante la stipula di apposite convenzioni i rapporti conseguenti.
2. La gestione associata dei
servizi convenzionati deve conseguire, nella gestione, livelli più elevati di
efficienza e di efficacia, il potenziamento e l’ampliamento di utilità sociali
fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il
concorso finanziario agli stessi richiesto.
3. Alla gestione coordinata od
associata di funzioni e servizi può partecipare la Provincia, per quanto di sua
competenza ed interesse, sottoscrivendo la convenzione di cui al comma 1.
4. Le convenzioni possono prevedere
anche la costituzione di uffici comuni che, operando con personale distaccato
dagli enti aderenti, esercitino funzioni e servizi in luogo degli stessi. Può
essere inoltre prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da parte
degli enti partecipanti ad uno di essi, ivi inclusa la Comunità Montana che, in
tal caso, opera in rappresentanza degli enti medesimi.
5. L’accordo e la relativa
convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che
consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la
popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici ed
efficaci, evitando ai cittadini ed agli utenti ogni aggravio di procedure, di
costi e di tempi.
1. Il Comune assume fra i principi che regolano l’esercizio della propria
autonomia quello di sussidiarietà, da attuare anche mediante i regolamenti e
l’attività organizzativa. Pertanto, si impegna ad esercitare quelle attività ed
a gestire quei servizi che l'iniziativa autonoma di gruppi di cittadini e di
famiglie, di organizzazioni di volontariato e di formazioni sociali non sono
ragionevolmente e motivatamente in grado di svolgere.
2. L’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi sono attuati con
sistemi che consentono l’immediata, agevole, utile ed economica fruizione delle
relative prestazioni da parte della popolazione.
3. Il Comune adatta la sua organizzazione al fine di assicurare la
massima presenza operativa sul territorio, con particolare riguardo alle
frazioni ed ai nuclei abitati più distanti dal capoluogo.
1. Il Comune attua e
favorisce la più ampia semplificazione procedimentale e documentale
dell’attività dei propri organi e dei propri uffici come consentito,
nell’ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente,
salvaguardando, comunque, la neutralità e la trasparenza dell'azione
amministrativa. Ciò al fine di eliminare le procedure che gravano inutilmente
sulla popolazione, senza che vi siano utilità e benefici corrispondenti agli
oneri da sostenere.
2. L’impulso ed il
coordinamento delle attività finalizzate a tali obiettivi competono al
Segretario Comunale.
3. I Responsabili
delle varie unità organizzative, di concerto con i Responsabili dei singoli
procedimenti, effettuano la revisione del complesso dei procedimenti
amministrativi e ne valutano l’effettiva utilità per i cittadini e la Comunità,
anche in termini di costi e benefici.
4. Il Segretario
Comunale, laddove si renda necessario procedere alla modifica dei regolamenti
comunali per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, propone al
Sindaco gli schemi delle deliberazioni da sottoporre al Consiglio.
5. La
semplificazione dell’attività amministrativa e procedimentale, così come la
riduzione dei relativi costi, costituisce uno degli obiettivi principali degli
organi elettivi e della struttura direttiva e gestionale dell'ente.
1.
La circoscrizione del Comune di Montecatini Val di Cecina è costituita
dalle seguenti frazioni, località e nuclei urbani: Montecatini Val di Cecina,
Ponteginori, Sassa, Querceto, Casino di Terra, Gabella, Buriano, Casaglia,
Miemo, Gello e Mocajo, quali luoghi storicamente riconosciuti dalla Comunità e
dotati di specifiche peculiarità culturali e territoriali.
2.
I sobborghi denominati "La Miniera", "Ligia" e “San
Michele” costituiscono un'entità urbana unica ed inscindibile con il capoluogo.
3.
Il territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina si estende per kmq.
155,38 e confina con i Comuni di: Lajatico, Volterra, Pomarance, Bibbona,
Monteverdi Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella e Chianni.
4.
Il palazzo civico ha sede a Montecatini Val di Cecina, che è il Capoluogo
del Comune, in viale Roma n. 1.
5.
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In
casi particolari, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi
dalla sede predetta.
1.
Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono quelli storicamente in uso nella
Comunità di Montecatini Val di Cecina;
2.
Lo stemma raffigura uno scudo di argento in campo bianco, recante sei
colline di colore verde, sormontanti l'una sull'altra, a guisa di piramide, ed
un leone rampante che immerge la zampa anteriore destra in un catino vermiglio,
ubicato sulla sommità delle colline, sovrastato da un giglio stilizzato.
3.
Il gonfalone comunale, recante lo stemma sopra descritto, può essere
esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, nonché
ogniqualvolta sia necessario ed opportuno rendere ufficiale la partecipazione
dell’ente in particolari occasioni o circostanze, semprechè venga accompagnato
dal Sindaco o da un amministratore appositamente delegato.
4.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono
proibiti. La Giunta Comunale può derogare a tale divieto ove sussista,
comunque, un pubblico interesse.
1.
L'attività e l'esercizio delle funzioni del Comune si svolgono nel rispetto
del principio di separazione tra la sfera dei compiti di indirizzo, controllo e
direzione politica e quella più propriamente gestionale ed attuativa, affidate,
nel rispetto della legge, sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto e dai
Regolamenti.
1.
Il Comune esercita la potestà regolamentare, nel rispetto dei principi
fissati dalla legge e dal presente Statuto, in materia di funzionamento ed
organizzazione delle istituzioni locali, degli organismi di partecipazione, di
funzionamento degli organi, di organizzazione degli uffici e dei servizi e di
esercizio delle varie funzioni.
2.
Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con
sanzioni amministrative pecuniarie la cui entità, qualora non sia stabilita per
legge, è fissata con regolamento comunale.
1.
Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la
Giunta Comunale.
2.
Il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono eletti dai cittadini del Comune, a
suffragio universale, mentre gli assessori, componenti la Giunta Comunale, sono
nominati dal Sindaco.
3.
Gli organi di governo svolgono le funzioni di indirizzo politico ed
amministrativo, definendo i programmi, gli obiettivi e le priorità da attuare e
verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e
gestionale agli indirizzi impartiti.
1.
Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio
delle loro funzioni, deve essere improntato ai principi di imparzialità e di
buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i
compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei
responsabili dell’attività amministrativa e gestionale.
2.
Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è
vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, consorzi,
aziende, società ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla
vigilanza del Comune.
3.
Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte
alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o
di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l’esame, discussione e
votazione di tali delibere devono assentarsi dalla riunione, richiedendo al
Segretario che faccia risultare tale assenza dal verbale.
4. Il Consiglio comunale, il Sindaco e la
Giunta assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell’adozione
dei provvedimenti di loro competenza.
1.
Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera
Comunità di Montecatini Val di Cecina, dalla quale è eletto, è l’organo di
indirizzo e di controllo politico e amministrativo generale del Comune.
2.
Il Consiglio adotta gli atti fondamentali e gli altri
provvedimenti attribuiti alla sua competenza esclusiva dalle leggi.
3. Le funzioni del
Consiglio non possono essere delegate ad altri organi comunali.
4.
L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del
Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
5. Il Consiglio
partecipa alla definizione ed all’adeguamento delle linee programmatiche
presentate dal Sindaco entro il termine di cui al successivo art. 36, relative
alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Verifica
periodicamente l’attuazione dei programmi ed i risultati, accertati mediante lo
strumento del controllo di gestione.
6. Le modalità per
la partecipazione del Consiglio alla programmazione dell’attività del Comune e
per l’attività di controllo della sua attuazione sono stabilite nei successivi
articoli.
1. Il Consiglio Comunale è
presieduto dal Sindaco che esercita, in relazione a tale carica, le funzioni
previste dalla legge e dal regolamento.
2. In caso di
assenza od impedimento del Sindaco, le funzioni di Presidente del Consiglio
sono svolte dal Vicesindaco e, in assenza anche di questi, dal consigliere
anziano.
3. I poteri e le funzioni del Presidente del Consiglio Comunale sono
quelli che gli derivano dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento.
1.
L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e
straordinarie.
2.
Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione dei bilanci di
previsione per gli esercizi finanziari successivi e del conto consuntivo
dell'esercizio precedente.
3.
Le sessioni ordinarie devono essere convocate con un preavviso di almeno
cinque giorni liberi prima del giorno stabilito per la riunione; quelle
straordinarie sono convocate con almeno tre giorni di preavviso, ivi incluso
quello di diramazione dell’invito.
4.
In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un
preavviso di almeno 24 ore.
5.
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i diversi casi
previsti dal Regolamento sul funzionamento di tale organo.
6.
Per la validità delle adunanze del Consiglio
comunale, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà dei
Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco.
7.
Per la validità delle adunanze in seconda
convocazione, deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati
per legge, senza computare il Sindaco.
1.
La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata
dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla
convocazione.
2. In detta
riunione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, procede alla convalida degli eletti; quindi, riceve il giuramento del
Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta, dallo stesso nominati.
1. Il funzionamento del Consiglio,
nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal
regolamento.
2. Il Consiglio è dotato di
autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento determina le modalità per
fornire al Consiglio i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie
necessarie per l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.
1.
Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni consiliari
permanenti, temporanee e speciali con funzioni di controllo e di garanzia.
2.
Compito principale delle Commissioni consiliari permanenti è il preventivo
approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze consiliari, lo
studio di provvedimenti, iniziative ed attività da sottoporre all'esame ed alle
decisioni dell'assemblea.
3.
Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina il
loro numero, le competenze, le funzioni, le modalità di funzionamento e la loro
composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.
4.
La presidenza delle Commissioni consiliari con funzioni di controllo e di
garanzia è attribuita alle minoranze.
5.
Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco,
Assessori, Segretario comunale e Responsabili di servizi ed uffici, organi
associativi e rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per
l'esame e l'approfondimento di specifici argomenti.
6.
Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni
qualvolta questi lo richiedano.
7.
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, fatta eccezione per i casi
previsti dal regolamento.
1. I consiglieri
comuali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento.
2. Qualora non sia
esercitata tale facoltà o nelle more della costituzione, i gruppi sono
individuati con riferimento alle liste che hanno concorso alle elezioni
comunali ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non facenti parte della
giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
3. Nella prima
seduta del Consiglio comunale successiva a quella d’insediamento, i gruppi
consiliari, costituiti in conformità al regolamento, comunicano al Sindaco ed
al Segretario comunale il nominativo del consigliere designato quale
Capogruppo.
4. I consiglieri
comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei
quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre
membri.
5. I Capigruppo
consiliari costituiscono una Commissione consiliare permanente nell’ambito
della quale ciascuno di essi, per le decisioni ed i pareri che comportino
votazioni, esercita diritto di voto proporzionale al numero dei Consiglieri
componenti il suo gruppo. La Commissione è coordinata dal Sindaco ed assume la
denominazione di «Conferenza dei Capigruppo».
6. La predetta
«Conferenza dei Capigruppo» è l'organo cui il Sindaco fa riferimento allo scopo
di ottemperare a quanto previsto dal'art. 39, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
7. Il regolamento
determina i poteri della Conferenza, ne disciplina l’organizzazione e le forme
di pubblicità dei lavori.
1. Ogni Consigliere comunale
rappresenta l’intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume
le proprie funzioni con la proclamazione dell’elezione o con l’adozione della delibera
di surroga.
3. I Consiglieri comunali hanno
diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso
dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili
all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente stabiliti dalla legge. L’accesso comprende la possibilità, per
ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti
adottati e l’acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una
compiuta valutazione dell’operato dell’amministrazione, per l’esercizio
consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo
attribuite al Consiglio dalla legge.
4. Il Consigliere comunale ha
diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo
dipendenti, previa motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e
provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l’esercizio del
mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri
oneri.
5. Ogni
Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha
diritto di:
a) esercitare l’iniziativa su ogni questione di
competenza del Consiglio;
b) presentare
ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.
6. I Consiglieri comunali sono
responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla
riunione, che si sono astenuti in sede di votazione o che hanno espresso voto
contrario sulla proposta di deliberazione, semprechè la loro posizione sia
nominativamente registrata a verbale.
1. Il Consigliere
Comunale che, senza giustificato motivo, non interviene per cinque sedute
consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la
procedura di cui ai successivi commi e previa adozione della delibera di cui al
successivo comma 3, decade dalla carica.
2. Di norma, le motivazioni circa l'assenza
dalla seduta consiliare devono essere comunicate al Sindaco entro il giorno
successivo a quello in cui si è tenuta la riunione.
3. Il Sindaco, prima
di proporre al Consiglio la delibera di decadenza, notifica la contestazione
delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato,
richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio, tramite il Sindaco, entro
dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze,
possibilmente documentate. Il Sindaco sottopone al Consiglio le giustificazioni
eventualmente presentate dal Consigliere, sulle quali il Consiglio decide con
votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede
nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non
eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.
1. Il Consigliere comunale cessa
dalla carica a seguito di dimissioni, presentate in forma scritta e
sottoscritte di pugno, indirizzate al Consiglio e presentate al protocollo del
Comune, nel quale sono immediatamente registrate nell’ordine di presentazione.
Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni, il Consiglio deve
procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, attribuendo il seggio vacante al candidato della medesima lista
che segue l’ultimo eletto. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i
presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, ai sensi di
legge.
2. Nel caso di sospensione dalla
carica di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D. Lgs.
267/2000, il Consiglio procede alla sua temporanea sostituzione, affidando la
supplenza dell’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della
stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino
all’elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Nel caso in cui il Consiglio
comunale sia sciolto per una delle cause previste dall’art. 53 del D.Lgs.
267/2000, esso rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio
limitandosi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di
scioglimento, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Negli altri casi in cui la legge
prevede che, a seguito dello scioglimento del Consiglio, venga nominato un
Commissario per la temporanea amministrazione del Comune, il Consiglio è
sciolto ed i Consiglieri cessano dalla carica e dalle funzioni dalla data di
notifica del decreto di scioglimento.
6. I Consiglieri cessati dalla
carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare,
fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
1. Il Segretario comunale partecipa
con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio
e ne cura la verbalizzazione.
2. Il regolamento disciplina
l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale la cui partecipazione
consultiva, referente e di assistenza è richiesta dal Sindaco per iniziativa
propria o dei componenti il Consiglio.
3. Il Segretario comunale quando
ritenga utile informare il Consiglio su aspetti giuridici,
tecnico-amministrativi e finanziari-contabili relativi ai provvedimenti in
trattazione, richiede al Presidente di poter procedere in tal senso.
1. Tutte le deliberazioni del
Comune sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede
dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di
legge.
2. La pubblicazione delle
deliberazioni all’albo pretorio è disposta a cura del Responsabile della
struttura organizzativa cui fa capo l'Ufficio Segreteria il quale vi provvede
mediante un dipendente appositamente incaricato e munito della qualifica di
messo comunale, secondo quanto disposto dal regolamento.
3. La pubblicazione all'albo
pretorio delle deliberazioni assolve alla funzione di pubblicità degli atti
stabilita dalla legge e di informazione ai terzi, per la tutela dei loro
interessi e diritti. Per l’esecutività delle deliberazioni del Consiglio e
della Giunta si osservano le norme stabilite dall’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
1.
La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la
presiede, e da un numero di Assessori, dallo stesso nominati, non inferiore a
due e non superiore a quattro, tra cui un Vicesindaco.
2.
Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i
Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso
dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di
Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con
la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I Consiglieri
comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.
3.
Il provvedimento di nomina ad assessore deve essere
notificato agli interessati e diviene efficace nel momento in cui i soggetti
nominati sottoscrivono la relativa dichiarazione di accettazione, unitamente,
qualora non siano eletti, ad una dichiarazione attestante l'assenza di cause di
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere
comunale.
4.
Gli Assessori esterni partecipano ai lavori del
Consiglio comunale senza diritto di voto.
5.
Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione
della Giunta nella prima adunanza successiva all’elezione, dopo il giuramento.
1. Non possono far parte
contemporaneamente della Giunta comunale gli ascendenti ed i discendenti,
l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini entro il primo
grado, nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini
fino al terzo grado del Sindaco.
2. Agli Assessori è vietato
ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, consorzi, aziende,
società ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla
vigilanza del Comune, conformemente a quanto disposto dall’art. 15, comma 2,
del presente statuto.
3. I componenti della Giunta
comunale professionalmente competenti in materia di urbanistica, edilizia e
lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in
materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
1. I componenti della Giunta
comunale durano in carica per cinque anni, secondo quanto previsto per il
Sindaco ed il Consiglio Comunale dall’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
2. Gli Assessori comunali possono
essere nominati anche per più di due mandati consecutivi.
3. Il Sindaco può revocare uno o
più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta
utile. Possibilmente, tale comunicazione è accompagnata dall'individuazione dell'Assessore
nominato in luogo di quello revocato o dalle motivazioni per le quali si
ritiene di non procedere alla nomina di un nuovo Assessore.
1. Il Sindaco convoca e presiede la
Giunta comunale. Nel caso di sua assenza od impedimento, a tali funzioni
assolve il Vicesindaco.
1. La Giunta collabora con il
Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti
rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla
legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste
dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario comunale e dei
Responsabili dei servizi e degli uffici.
3. La Giunta
collabora con il Sindaco:
- per la
definizione e redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato, nonchè alla loro attuazione;
- per la
realizzazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio;
- per la
valorizzazione e la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione
popolare;
4. La Giunta
adotta:
il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo
Statuto e dal Consiglio comunale;
le deliberazioni, in via d’urgenza,
attinenti le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
motivate deliberazioni per la
copertura dei posti di responsabile degli uffici con contratto di diritto
privato;
le deliberazioni di concessione di
contributi e di altri interventi finanziari o strumentali, destinati alla
realizzazione di iniziative e manifestazioni di rilevanza comunale, al sostegno
di attività culturali, sociali, economiche, turistiche, sportive o, comunque,
finalizzate alla valorizzazione di tradizioni e risorse locali, per le quali
necessita la valutazione di interessi generali della comunità che non rientrano
nelle funzioni di gestione;
le deliberazioni relative ai
prelevamenti dal fondo di riserva, da comunicare all’organo consiliare;
lo schema del programma triennale
delle opere pubbliche e l'elenco annuale di cui all'art. 14 della L. 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni.
5. La Giunta:
riferisce annualmente al Consiglio
comunale sull'attività svolta e svolge attività propositive e di impulso nei
confronti dello stesso;
determina le tariffe e le aliquote
per l'applicazione dei tributi locali e per la fissazione dei corrispettivi
relativi alla fruizione di beni e servizi;
può sottoporre a controllo
preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 127, comma 3, del D.Lgs.
267/2000, ogni deliberazione dell'ente;
autorizza il Sindaco a ricorrere ed
a resistere in giudizio nell’interesse del Comune, in ogni ordine e grado di
giudizio, allorchè ciò abbia riguardo ad atti di esclusiva competenza degli
organi di governo del Comune. In tal caso, il Sindaco può comunque delegare il
Responsabile della struttura organizzativa competente od il Segretario Comunale
ad esercitare la rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare,
transigere e rinunciare agli atti;
formula indirizzi di natura
generale, o relativi a specifiche materie e fattispecie, per dare impulso alla
promozione di vertenze giudiziali e per definire i criteri direttivi cui devono
attenersi i Responsabili delle strutture apicali dell'ente od il Segretario
Comunale, qualora siano ad esso attribuite le competenze in materia legale, con
riferimento alla promozione e resistenza alle liti.
predispone lo schema di bilancio
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di
bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a
questo competono;
definisce, in base alla proposta
del Direttore generale, ove nominato, o, in caso contrario, sentita la
Conferenza dei Responsabili delle unità organizzative di massima dimensione, il
piano esecutivo di gestione dell’esercizio di cui all’art. 169 del D.Lgs.
267/2000;
approva gli accordi di
contrattazione integrativa decentrata;
dispone l'accettazione od il
rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili.
1. Il Sindaco viene
eletto dai cittadini, a suffragio universale e diretto, secondo le modalità
stabilite dalla legge che disciplina, altresì, i casi di incandidabilità,
ineleggibilità ed incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione
dalla carica.
2. Il Sindaco guida
il governo locale e, in quanto tale, è l’organo responsabile
dell’amministrazione comunale e la rappresenta in via generale e sotto il
profilo politico-istituzionale.
3. Il Sindaco
esercita tali compiti promuovendo e stimolando l’attività degli organi di
governo del Comune ed armonizzando i rapporti degli stessi con i Responsabili
delle unità organizzative dell’ente, nel pieno rispetto della distinzione tra
le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, favorendo comportamenti
improntati all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione.
4. Valorizza e promuove
la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i
problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il
soddisfacimento e la soluzione, attivando a tal fine gli organi comunali e gli
altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
5. Promuove le
innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell’organizzazione di governo e
di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della
vita della popolazione, di curarne gli interessi e di farne progredire e
consolidare lo sviluppo.
6. Sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti,
attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici
settori, agli Assessori.
7. Nomina i
Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli eventuali
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità
ed i criteri stabiliti dalla legge.
8. In caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il
Sindaco adotta le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 50, comma
5, del D.Lgs. 267/2000.
9. Il Sindaco, quale
organo responsabile dell’amministrazione, esercita le funzioni di competenza
del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti
e quelle attribuite o delegate dalla Regione. Quale ufficiale del Governo,
esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite
dalle leggi.
1. Il Sindaco presta davanti al
Consiglio Comunale, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione italiana.
1. Il Sindaco, dopo la
proclamazione della sua elezione e prima della seduta d’insediamento del
Consiglio comunale, nomina i componenti della Giunta comunale nel rispetto dei
criteri di cui all’art. 28 del presente Statuto.
2. Fra i componenti della Giunta,
il Sindaco nomina il Vicesindaco che lo sostituisce nel caso di assenza od
impedimento, esercitando le funzioni attribuite al Sindaco dall’ordinamento,
comprese quelle di cui al precedente art. 33.
3. Per gli Assessori nominati al di
fuori del Consiglio comunale, il possesso dei requisiti di candidabilità,
compatibilità e di eleggibilità è da loro attestato, con l’accettazione della
nomina, mediante dichiarazione sostitutiva resa davanti al Segretario comunale.
4. Il Sindaco comunica al
Consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione, la composizione della
Giunta comunale.
5. Il Sindaco può delegare agli
Assessori comunali il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e
degli uffici ed all’esecuzione degli atti con riferimento a gruppi omogenei ed
affini di funzioni ed attività, precisati nell’atto di delega da lui sottoscritto,
controfirmato dall'assessore delegato e conservato nell’archivio dell’ente a
cura del Segretario comunale.
1. Il Sindaco, entro
trenta giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, sentita la Giunta,
elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del suo mandato amministrativo.
2. Entro il termine
suddetto, il Sindaco trasmette il documento di programma ai singoli Consiglieri
affinchè siano promosse, sullo stesso, la partecipazione e le valutazioni
dell'intero Consiglio comunale che, in apposita adunanza, da tenersi entro
trenta giorni dall'invio del documento programmatico, esprime proposte,
contributi ed osservazioni sul documento elaborato dal Sindaco. Alla riunione
del Consiglio comunale partecipano, oltre al Sindaco, gli Assessori ed il
Direttore generale, qualora quest'ultimo non coincida con la figura del
Segretario comunale, con funzioni consultive.
3. Entro 30 giorni dalla data della
riunione di cui al comma precedente, il Sindaco, sentita la Giunta, valutate le
risultanze dell’esame del programma di mandato effettuato dal Consiglio ed
apportati allo stesso gli eventuali adeguamenti ritenuti utili al suo
perfezionamento, definisce l’atto comprendente le linee del programma di
mandato e lo presenta al Consiglio comunale per l'approvazione.
1. Entro il 30
novembre di ogni anno, fatta eccezione per l'anno in cui si è proceduto
all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, il Sindaco sottopone alla
verifica del Consiglio, previa convocazione della Commissione consiliare
permanente di controllo, se costituita, lo stato di attuazione delle linee
programmatiche relative al proprio mandato, relazionando in ordine al livello
di esecuzione delle azioni e dei progetti compresi nel programma di mandato e
della corrispondenza dei costi sostenuti rispetto alle previsioni.
2. Tale relazione è
inviata ai singoli Consiglieri almeno dieci giorni prima della data stabilita
per l’adunanza consiliare.
3. Al termine del
mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio comunale il
documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle
linee programmatiche di mandato di cui all'art. 36 del presente Statuto.
4. Il predetto
documento è sottoposto all'approvazione dell'organo consiliare, previo esame
del grado di realizzazione degli interventi programmati in sede di Commissione
consiliare permanente di controllo.
1. Il Sindaco, ove ravvisi la
necessità di un adeguamento del programma di mandato, sia in base alle
risultanze della verifica e delle valutazioni sullo stesso espresse dal
Consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta
ed acquisito il parere della Commissione consiliare permanente di controllo, se
costituita, alle integrazioni ed alle modifiche ritenute necessarie,
predisponendo il documento di adeguamento del programma di mandato che viene
trasmesso ai Consiglieri comunali.
2. Il Sindaco, decorsi quindici
giorni dalla trasmissione del suddetto documento, lo sottopone all’esame
dell’Assemblea consiliare perché, preso atto di eventuali rilievi, osservazioni
e proposte ed apportate al documento predisposto le modifiche ed integrazioni
ritenute utili al suo perfezionamento, possa essere definito ed approvato
l’atto di adeguamento delle linee del programma di mandato.
1.
Il Sindaco, o per sua delega l’Assessore competente
per materia, risponde alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato
ispettivo presentate dai Consiglieri, fornendo in forma esauriente tutte le
informazioni, i dati ed ogni altro elemento e documento, in copia informale,
richiesti secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.
La risposta è data nel più breve tempo possibile e,
comunque, semprechè non siano necessarie attività o ricerche particolarmente
complesse per l'acquisizione delle informazioni e dei dati richiesti, nel
termine massimo di trenta giorni dalla presentazione.
3.
Qualora non sia richiesto diversamente, la risposta è
sempre data per iscritto e la sua eventuale trattazione, da richiedersi
espressamente da parte dei consiglieri, viene effettuata nella prima seduta
utile del Consiglio, in modo da poter rispettare, se possibile, il termine di
cui al comma precedente.
1. Il Sindaco, in base agli
indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente
forniti dalla Regione, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi ed uffici pubblici, secondo
quanto previsto dall’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, adottando, in virtù
di circostanze straordinarie che determinino particolari necessità dell'utenza,
i provvedimenti di cui all'art. 54, comma 3, della medesima normativa.
2. Il Consiglio, nel definire i
propri indirizzi, tiene conto delle richieste delle associazioni e degli
organismi di partecipazione popolare nonché di quelli rappresentativi dei
consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.
1. Il Sindaco, sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
ed istituzioni.
2. Il Sindaco, nel procedere alle
nomine e designazioni di cui al precedente comma, da effettuarsi nei termini di
cui all'art. 50, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, assicura, per quanto possibile,
condizioni di pari opportunità fra uomini e donne.
1. Il Sindaco è
membro di diritto delle assemblee dei Consorzi per la gestione associata di
servizi pubblici, delle Società partecipate e degli Ambiti Territoriali
formalmente istituiti ai sensi di legge.
2. Egli può delegare
a partecipare a tali assemblee, con i poteri ad esso spettanti, un Assessore od
un Consigliere comunale, di volta in volta designato.
1. Il Sindaco partecipa alla
Conferenza dei Sindaci prevista dalla vigente normativa in materia di Servizio
Sanitario Nazionale, facendosi interprete e portavoce delle necessità della
comunità amministrata in ordine alle modalità di effettuazione dei servizi, al
funzionamento dei presìdi, nonché alle iniziative ed agli interventi
finalizzati alla prevenzione, tutela e cura della salute dei cittadini.
2. Riferisce periodicamente alla
Giunta sull’attività svolta in tale ambito e valuta con la stessa le
problematiche che più direttamente interessano la popolazione del Comune, allo
scopo di intraprendere, nelle sedi opportune, le necessarie iniziative.
3. Il Sindaco provvede al
coordinamento, con l’Azienda Sanitaria Locale, delle prestazioni sociali a
carattere sanitario di competenza comunale.
1. Il Sindaco
promuove ed assume le iniziative necessarie alla conclusione degli accordi di
programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, dandone preventiva
informazione alla Giunta Comunale od al Consiglio comunale, sulla base delle
rispettive competenze, semprechè ciò risulti compatibile con la natura e
l'urgenza degli accordi da raggiungere.
2. Ove l'accordo di
programma comporti variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del
Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio entro trenta giorni, a
pena di decadenza.
1. Il Sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale
esercitate dai Comuni in virtù di legge.
2. Adotta, quale ufficiale del
Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui
all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, disponendone, ove occorra,
l’esecuzione diretta da parte del Comune, salvo rivalsa dell’onere sui responsabili,
ai sensi di legge.
3. Informa la popolazione su
situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle
competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a
tutela della incolumità della popolazione.
4. Partecipa, su convocazione del
Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza,
quando devono essere trattate questioni riferibili all’ambito territoriale del
Comune.
1. Il Sindaco resta
in carica per un periodo di cinque anni ed è immediatamente rieleggibile per un
solo mandato.
2. È consentito un
terzo mandato consecutivo solamente se uno dei due mandati precedenti ha avuto
durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle
dimissioni volontarie.
3. Il Sindaco resta
in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo Sindaco.
1. Il Sindaco cessa
dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso;
2. Le dimissioni
presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine
di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3.
Nei casi di cui al comma 1, la Giunta decade e si
procede allo scioglimento del Consiglio. Fatta eccezione per il caso di
dimissioni, nella cui ipotesi, contestualmente allo scioglimento del Consiglio,
viene nominato un Commissario, i due organi rimangono in carica fino
all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, talchè le funzioni del
Sindaco sono svolte, nel frattempo, dal Vice Sindaco.
4.
La decadenza del Sindaco è inoltre determinata:
a) dallo
scioglimento del Consiglio comunale per le cause di cui all'art. 141, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
b)
dall'approvazione di una mozione di sfiducia votata
ed approvata con le modalità previste dall’art. 52, comma 2, della medesima
normativa.
5.
Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall’esercizio delle
funzioni, adottata ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, lo
sostituisce il Vice Sindaco.
1. I diritti
relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti alla
popolazione del Comune, nella quale si intendono compresi:
1) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del
Comune;
2) i cittadini residenti nel Comune, non ancora
elettori, che abbiano compiuto sedici anni di età;
3) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune
ed iscritti nell’anagrafe da almeno tre anni;
4) le persone non
residenti che esercitano stabilmente nel Comune la propria attività di lavoro,
professionale od imprenditoriale.
2. I diritti di partecipazione sono
esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.
1.
Il Comune favorisce, promuove, valorizza e tutela le
libere ed autonome forme associative, di cooperazione e di volontariato,
liberamente costituite dai cittadini, regolate da principi di democraticità e
senza scopi di lucro, al fine di concorrere agli interessi generali della
comunità mediante la promozione di finalità culturali, politiche, sociali,
religiose, ricreative, turistiche, sportive o, comunque, connesse con la
valorizzazione delle tradizioni e delle risorse del territorio.
2.
La Giunta, sulla base degli indirizzi e delle
decisioni espresse dal Consiglio comunale, provvede alla istituzione di
autonomi organismi di partecipazione popolare o di organismi di consultazione e
di confronto, anche su base di frazione o zonale, con le finalità ed i
caratteri indicati nel precedente comma, per assicurare la più ampia
rappresentanza dei cittadini e dei soggetti che operano stabilmente nell’ambito
comunale.
3.
Con l'intento di conoscere le aspettative ed i
bisogni degli stranieri residenti nel territorio comunale e di favorire la
piena integrazione tra la popolazione locale ed i cittadini provenienti dagli
stati dell'Unione europea nonché con i residenti di origine extracomunitaria,
possono essere promosse specifiche forme di partecipazione alla vita pubblica
locale che coinvolgano i cittadini stranieri.
1. Con apposito
regolamento da approvarsi da parte del Consiglio comunale, sono determinate le
modalità per la iscrizione, senza spese, nell’apposito Albo tenuto dal Comune,
delle associazioni e degli enti morali che operano nell'ambito del territorio
comunale, ivi comprese le sezioni locali di organismi od enti aventi rilevanza
sovracomunale.
2. Nella domanda di
iscrizione, alla quale dovrà essere allegata copia dello statuto, dovranno
essere indicati la denominazione dell'organismo associativo, la sede, le
finalità perseguite, l'attività sociale, la consistenza associativa, gli
organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento utile ad
identificare il tipo di associazione.
3. Non saranno
iscritte nell'Albo di cui al comma 1 le associazioni segrete od aventi
caratteristiche incompatibili con i principi e gli indirizzi espressi dalla
Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
4. Le associazioni
che abbiano ottenuto la registrazione nell'Albo comunale sono tenute a
presentare, annualmente, il bilancio consuntivo ed una relazione in ordine
all'attività svolta.
5. A seguito
dell'istituzione dell'Albo, il Comune può promuovere ed istituire la Consulta
delle associazioni.
6. L'Albo di cui al
comma 1 del presente articolo sarà aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio
dell'anno successivo, con deliberazione adottata dalla Giunta comunale.
7. L'iscrizione
nell'Albo degli organismi sociali costituirà titolo preferenziale ai fini
dell'erogazione di contributi, della concessione di incentivazioni e sostegni
sia di natura finanziaria che tecnico-professionale ed organizzativa.
8. La valorizzazione
delle libere forme associative può essere altresì favorita attraverso idonee
forme di partecipazione all'amministrazione locale, così come
all'organizzazione ed alla gestione dei servizi, anche mediante la stipula di
apposite convenzioni.
1. La Giunta assicura alle
associazioni, in relazione al loro ambito di attività, ed agli organismi di
partecipazione eventualmente istituiti da parte del Consiglio comunale,
tempestive e puntuali informazioni sulle iniziative dell'amministrazione e
sulle modalità della loro attuazione, favorendo ogni utile proposta che abbia
per fine la tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il
miglioramento della qualità dei servizi forniti ai cittadini, la
semplificazione delle procedure, la riduzione dei costi.
2. Prima di assumere iniziative od
adottare provvedimenti di rilevante interesse generale, la Giunta può indire
l'assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni iscritte nell'apposito
Albo per acquisire considerazioni, pareri e valutazioni.
1. Il Sindaco può
proporre, con l’atto con cui presenta al Consiglio comunale le linee
programmatiche relative al proprio mandato, le attività che possono essere
adeguatamente svolte mediante l’autonoma iniziativa e la collaborazione dei
cittadini, delle famiglie e delle formazioni sociali.
2. La Giunta, in
accordo con le associazioni interessate, valuta i presupposti giuridici,
economici ed organizzativi e definisce le modalità attuative delle suddette
forme di partecipazione, sottoponendole all'approvazione del Consiglio
comunale.
1. Le istanze, petizioni e proposte
di cittadini, associazioni, comitati, gruppi o soggetti collettivi, presentate
con le modalità indicate nel regolamento, sono esaminate dal Sindaco, congiuntamente
all’Assessore competente per materia ed al Responsabile dell'unità
organizzativa interessata, i quali procedono ad una rapida valutazione delle
medesime, fornendo alle stesse una risposta nel più breve tempo e, comunque,
entro il termine stabilito dal regolamento.
2. In ordine alle richieste
relative a provvedimenti di competenza del Consiglio comunale o della Giunta,
il Sindaco sottopone la questione, debitamente istruita e corredata dei
necessari pareri, ai predetti organi, che adottano le decisioni di loro
competenza e le comunicano agli interessati entro il termine indicato dal
regolamento.
1. Prima
dell’adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse per la
comunità amministrata, il Consiglio comunale o la Giunta, tenuto conto di
quanto stabilito dal regolamento, possono effettuare la consultazione della
popolazione interessata.
2. La consultazione,
in base all'argomento, può riguardare una o più categorie di cittadini, la
popolazione di una o più zone, frazioni o località ovvero tutta la
collettività.
3. La consultazione
deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere luogo in
coincidenza con operazioni elettorali amministrative ed è effettuata:
a) mediante assemblee pubbliche, tenute nelle sedi
comunali od in altri ambienti idonei, indette nei modi e nei termini previsti
dal regolamento, con l’intervento dei rappresentanti degli organi comunali,
delle associazioni territorialmente o funzionalmente interessate e dei Responsabili
delle strutture organizzative comunali, affini per competenza all'oggetto della
consultazione;
b) mediante
questionari inviati alle famiglie, con le modalità ed i termini previsti dal
regolamento, nei quali siano prospettati con chiarezza gli elementi essenziali
delle iniziative e siano richiesti contributi propositivi e pareri che
consentano di accertare gli orientamenti prevalenti.
1. L’attività amministrativa del
Comune ed i procedimenti attraverso i quali la medesima viene attuata sono
improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e
pubblicità, semplificazione ed economicità.
2. Il regolamento comunale
disciplina le modalità del procedimento amministrativo, le comunicazioni agli
interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto
alla visione dei documenti ed al rilascio di copie degli stessi ed ogni altro
aspetto che tenda a garantire adeguatezza, efficienza ed economicità
dell’organizzazione, durata della procedura entro tempi ragionevoli, tempestiva
emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per l’intera
procedura.
3. In particolare, nel procedimento
relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive,
il responsabile del procedimento deve comunicare tempestivamente, nelle forme
di legge, ai soggetti interessati, la possibilità di partecipare alle fasi
salienti del procedimento, assistiti, ove lo ritengano opportuno, da un legale
o da persona di fiducia. In tal caso, deve essere garantito e reso agevole
l’accesso a tutti gli atti del procedimento ed a quelli ivi richiamati, se
aventi funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta
verbale degli interessati, copie od estratti informali di documenti.
4. Memorie, proposte o
documentazioni presentate dagli interessati - o da loro incaricati - devono
essere acquisite ed esaminate e, sulle stesse, deve pronunciarsi motivatamente,
di concerto con il Responsabile del procedimento, il Responsabile
dell’emanazione del provvedimento finale, quando lo stesso incida sulla
situazione giuridica soggettiva dell’interessato.
1. Allo scopo di
consentire ai cittadini l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa,
pronunciandosi in merito a programmi, progetti, interventi, iniziative ed a
specifici provvedimenti, anche dopo la loro adozione, possono essere indetti ed
organizzati referendum popolari aventi carattere consultivo, propositivo o di indirizzo,
nelle materie di esclusiva competenza comunale.
2. Mediante il
referendum, gli aventi diritto al voto, che coincidono con i soggetti di cui
all'art. 48, comma 1, del presente Statuto, esprimono sul quesito proposto il
proprio assenso od il proprio dissenso, affinchè il Sindaco e gli organi
deliberanti assumano le determinazioni conseguenti, nel pieno rispetto della
volontà popolare manifestatasi con lo strumento referendario.
3. Il referendum è
indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta:
a) quando sia disposto con deliberazione del
Consiglio comunale, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;
b) quando sia
richiesto da un numero tale di cittadini che includa almeno il 15% degli
elettori aventi diritto al voto in caso di elezioni comunali;
4. Non possono
essere sottoposti a referendum:
a) lo Statuto, il
regolamento del Consiglio comunale, il regolamento di contabilità e quelli in
materia impositiva, tributaria e di entrate;
b) il bilancio
preventivo e il conto consuntivo;
c) i provvedimenti
concernenti tributi locali, aliquote e tariffe;
d) i piani
urbanistici generali e gli strumenti urbanistici attuativi;
e) gli atti relativi
alla gestione del personale del Comune;
f)
nomine, designazioni, revoche e decadenze;
g) gli atti emanati
dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo;
h) gli atti
derivanti e determinati dall'applicazione di leggi statali o regionali;
i)
le materie oggetto di precedente referendum, che
abbia avuto esito negativo, tenutosi nei cinque anni precedenti;
l)
gli atti inerenti la tutela dei diritti delle
minoranze;
m) gli atti emanati
dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.
4. La consultazione
referendaria non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali
e comunali.
5. Il regolamento
comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi,
i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la
disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengano proposti più
referendum, questi sono riuniti in un’unica tornata annuale.
6. Entro sessanta
giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria da
parte del Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto ed assume le
conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.
7. Il referendum è
valido se, tra i partecipanti al voto, è ricompresa la metà più uno degli
iscritti nelle liste elettorali di cui al comma 3, lettera b), del presente
articolo, ed il quesito referendario risulta approvato se ha ottenuto il
consenso della maggioranza dei votanti.
1. Ogni elettore può
far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Nel caso di cui
sopra, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario
che l’ente si costituisca in giudizio, procedendo, in caso affermativo, sulla
base dei criteri di cui al presente statuto, tenuto conto del profilo di
competenza che scaturisce dalla materia oggetto dell'azione o del ricorso.
Qualora la Giunta non ritenga utile l’intervento, deve motivare la decisione,
fornendo, se del caso, al Responsabile dell'unità organizzativa competente, i
necessari indirizzi.
3. La Giunta procede
analogamente in ordine alle azioni risarcitorie di danni ambientali, promosse
verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
4. Le spese
giudiziali derivanti dalle azioni di cui ai precedenti commi sono liquidate
come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 267/2000.
1. Tutti i
cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e
dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e dagli organi dei soggetti,
anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità stabilite
dal Regolamento
2. Il regolamento
assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non
riservati ed alle informazioni in possesso dell’Amministrazione ed il rilascio
di copie di atti e documenti, dietro pagamento dei soli costi.
3. Il Comune
assicura l’accesso alle strutture ed agli uffici comunali alle formazioni sociali,
ai comitati, alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne
facciano motivata richiesta.
4. L’Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico, istituito in conformità all’art. 12 del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, assicura ai
cittadini il pieno esercizio dei diritti di accesso e di informazione,
assumendo ogni utile iniziativa per informare in merito i cittadini.
1. Tutti gli atti
dell’amministrazione comunale nonché quelli degli enti, delle aziende e delle
società, anche private, cui il Comune partecipa per la gestione dei servizi,
sono pubblici.
2. Sono riservati
gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con
dichiarazione motivata e temporanea, vieta l’esibizione, conformemente a quanto
stabilito dal regolamento, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il
diritto alla riservatezza di persone, gruppi od imprese ovvero sia di
pregiudizio agli interessi ed all'attività del Comune.
3. Oltre alle
deliberazioni degli organi collegiali, di cui all'art. 27 del presente Statuto,
ed alle pubblicazioni previste per legge e per regolamento, all'albo pretorio
vengono affissi, per la durata di quindici giorni, anche i decreti, ed i
provvedimenti del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale, le
ordinanze e le determinazioni dei Responsabili delle strutture organizzative,
fatta eccezione per i meri atti di liquidazione.
4. L'albo pretorio è
lo spazio situato nell'atrio del palazzo comunale, facilmente accessibile a
tutti, ivi inclusi i soggetti portatori di handicap, ove vengono affissi e
depositati, in libera visione, gli atti degli organi comunali o trasmessi da
altri enti che, in virtù di legge, dello statuto, di regolamento o dietro
esplicita richiesta, devono essere pubblicati.
5. La pubblicazione
di tali atti all'albo pretorio viene curata dal Responsabile della struttura
organizzativa cui fa capo l'Ufficio Segreteria, il quale vi provvede mediante
un dipendente appositamente incaricato e munito della qualifica di messo
comunale, cui compete anche l'attestazione circa l'avvenuta affissione o
l'esperito deposito.
6. Presso l'Ufficio
per le Relazioni con il Pubblico, sono tenute a disposizione dei cittadini le
raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana, nonché le copie dello Statuto e dei
Regolamenti comunali vigenti.