COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Provincia di Pisa

 

 

STATUTO COMUNALE

 

Titolo I 4

PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA.. 4

Capo I 4

La Comunità e l’autonomia. 4

Art. 1 La comunità locale. 4

Art. 2 L'autonomia. 4

Art. 3 Rappresentanza. 4

Capo II 4

Il Comune. 4

Art. 4 Ruolo e funzioni generali 4

Art. 5 Finalità. 5

Art. 6 Gestione associata di funzioni e servizi 5

Art. 7 Attuazione del principio di sussidiarietà. 5

Art. 8 La semplificazione amministrativa. 6

Art. 9 Territorio e sede comunale. 6

Art. 10 Stemma e gonfalone. 6

Art. 11 Principio di organizzazione. 7

Art. 12 Potestà regolamentare. 7

Titolo II 7

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE.. 7

Capo I 7

Gli organi del Comune. 7

Art. 13 Organi 7

Art. 14 Deliberazioni degli organi collegiali 7

Art. 15 Norme di comportamento degli amministratori e pari opportunità. 7

Capo II 8

Il Consiglio Comunale. 8

Art. 16 Ruolo e competenze. 8

Art. 17 Presidenza del Consiglio Comunale. 8

Art. 18 Sessioni e convocazioni 8

Art. 19 Seduta iniziale della legislatura. 8

Art. 20 Regolamento del Consiglio Comunale. 9

Art. 21 Commissioni consiliari 9

Art. 22 Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo. 9

Art. 23 Consiglieri comunali. Prerogative. 9

Art. 24 Consiglieri comunali. Decadenza. 10

Art. 25 Consiglieri Comunali. Cessazione dalla carica e sospensione. 10

Art. 26 Il Segretario Comunale. 11

Art. 27 Pubblicazione delle deliberazioni 11

Capo III 11

La Giunta comunale. 11

Art. 28 Composizione e nomina. 11

Art. 29 Assessori comunali. Divieti 12

Art. 30 Durata in carica, rinnovo e revoca degli Assessori comunali 12

Art. 31 Convocazione e presidenza della Giunta comunale. 12

Art. 32 Competenze della Giunta comunale. 12

Capo IV. 13

Il Sindaco. 13

Art. 33 Ruolo e funzioni 13

Art. 34 Giuramento del Sindaco. 14

Art. 35 Nomina della Giunta. 14

Art. 36 Linee programmatiche del Sindaco. Definizione ed approvazione. 14

Art. 37 Linee programmatiche. Attuazione e Verifica. 14

Art. 38 Linee programmatiche. Adeguamento. 15

Art. 39 Risposte ad interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo. 15

Art. 40 Orari di attività, servizi ed uffici 15

Art. 41 Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni 16

Art. 42 Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi, delle Società partecipate e degli Ambiti Territoriali 16

Art. 43 Conferenza dei Sindaci in materia sanitaria. 16

Art. 44 Accordi di Programma. 16

Art. 45 Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale. 16

Art. 46 Durata in carica. 17

Art. 47 Cessazione dalla carica. 17

Titolo III 17

Gli istituti di partecipazione popolare. 17

Capo I 17

Partecipazione popolare, autonomia, sussidiarietà. 17

Art. 48 Partecipazione popolare. Diritto. 17

Art. 49 Associazioni e organismi di partecipazione. Riconoscimento e promozione. 18

Art. 50 Albo comunale degli organismi sociali 18

Art. 51 Organismi associativi e di partecipazione. Rapporti con il Comune. 18

Art. 52 Esercizio di attività da parte di cittadini e formazioni sociali 19

Capo II 19

Istanze, petizioni e proposte - consultazione della popolazione - partecipazione al procedimento amministrativo. 19

Art. 53 Istanze, petizioni e proposte. 19

Art. 54 Consultazioni della popolazione. 19

Art. 55 Partecipazione al procedimento amministrativo. 19

Capo III 20

Referendum.. 20

Art. 56 I referendum comunali 20

Capo IV. 21

L’azione popolare a tutela degli interessi comunali 21

Art. 57 Azione popolare. 21

Capo V. 21

Il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni 21

Art. 58 Diritto di accesso e di informazione. 21

Art. 59 Pubblicità degli atti ed albo pretorio. 23

Capo VI 23

Il Difensore civico comunale. 23

Art. 60 Istituzione del Difensore civico in forma associata. 23

Titolo IV.. 24

autonomia organizzativa. 24

ordinamento del Personale, degli Uffici e dei Servizi 24

Capo I 24

Uffici e servizi - organizzazione. 24

Art. 61 Autonomia normativa ed organizzativa. 24

Art. 62 Distinzione tra poteri di indirizzo politico e gestione amministrativa. 24

Capo II 24

Uffici e servizi - ordinamento. 24

Art. 63 Ordinamento degli uffici e dei servizi 24

Art. 64 Controlli interni 25

Art. 65 Semplificazione procedimentale ed amministrativa. 25

Capo III 25

Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi 25

Art. 66 Il Direttore Generale. 26

Art. 67 Il Segretario comunale. 26

Art. 68 Il Vice Segretario. 26

Art. 69 Responsabili delle strutture comunali. Incarichi, funzioni e responsabilità. 26

Art. 70 Costituzione e rappresentanza in giudizio. 27

Art. 71 Incarichi di responsabilità e collaborazioni esterne. 27

Art. 72 Convenzioni associative sovracomunali 27

Art. 73 Consorzi 28

Art. 74 Servizi pubblici locali 28

Titolo VI 29

L’autonomia finanziaria e impositiva: 29

programmazione e ordinamento contabile. 29

Capo I 29

Autonomia finanziaria ed impositiva. 29

Art. 75 Autonomia impositiva e tariffaria. 29

Art. 76 Diritti del contribuente. 29

Art. 77 Autonomia finanziaria. 30

Capo II 30

Attività contabile e finanziaria. 30

Art. 78 La programmazione operativa e finanziaria. 30

Art. 79 La contabilità. 31

Art. 80 La revisione economico-finanziaria. 31

Titolo VII 31

Norme Finali 31

Capo I 31

Attività regolamentare. 31

Art. 81 Regolamenti comunali 31

Capo II 32

Vigenza e revisione dello statuto. 32

Art. 82 Entrata in vigore. 32

Art. 83 Revisione dello statuto. 32

Art. 84 Norme applicabili 33

 


Titolo I

PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA

 

 

Capo I

La Comunità e l’autonomia

 

 

Art. 1
La comunità locale

 

1.         Il Comune di Montecatini Val di Cecina è un ente locale autonomo, secondo i principi della Costituzione, dell'ordinamento giuridico e delle nome del presente Statuto, che costituiscono per i cittadini garanzia di democrazia e libertà.

2.         Il Comune è l'ente che rappresenta la comunità locale di Montecatini Val di Cecina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3.         La comunità di Montecatini Val di Cecina è costituita dagli uomini e dalle donne che risiedono nel territorio comunale e da quanti vi lavorano, studiano, operano, vivono e soggiornano.

 

Art. 2
L'autonomia

 

1.         Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme il presente Statuto ed i Regolamenti che, nel loro complesso, costituiscono l'ordinamento generale della comunità locale.

2.         Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3.         L'autonomia si esplica mediante il conferimento agli organi elettivi ed ai responsabili delle strutture organizzative dell'ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, del potere di esercitare, in spirito di servizio verso la comunità, le funzioni attribuite loro dalla legge secondo lo Statuto ed i Regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione.

 

Art. 3
Rappresentanza

 

1.         Il Comune rappresenta la propria comunità locale nei rapporti con lo Stato, con la Regione Toscana, con la Provincia di Pisa, con la Comunità Montana dell'Alta Val di Cecina e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati con i quali è chiamato a collaborare ed interagire, nonché, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

 

Capo II

Il Comune

 

Art. 4
Ruolo e funzioni generali

 

1.         Il Comune è ente con competenza generale e, quale istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina al cittadino è, secondo il principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali.

2.         Il Comune, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Montecatini Val di Cecina.

3.         Il Comune persegue obiettivi di collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini, delle forze sociali, politiche, economiche e sindacali al governo del territorio.

4.         Nell’assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale, culturale ed assistenziale, favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni, dei gruppi di volontariato e delle comunità esistenti nel territorio comunale.

5.         Il Comune promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

 

Art. 5
Finalità

 

1.       Il Comune esercita le sue attribuzioni e competenze per il conseguimento delle seguenti finalità:

a)  promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l’elevazione delle condizioni personali e sociali;

b)  assunzione di iniziative per migliorare la qualità della vita della Comunità, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza;

c)  sostegno, nell’ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all’istruzione;

d)  tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità, valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;

e)  tutela della vita umana in ogni suo momento, della persona e della famiglia, con particolare riguardo alla maternità ed alla paternità, assicurando idoneo sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno dell’educazione dei figli;

f)   promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita, di studio, di lavoro e di partecipazione sociale ad uomini e donne;

g)       rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione del valore della tolleranza;

h)       conservazione, difesa e sviluppo delle risorse ambientali e culturali, con particolare riferimento alle produzioni locali tradizionali, tipiche e di qualità, nell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, della qualità della vita e della crescita culturale della comunità.

 

2.         Le iniziative e gli interventi sopra indicati, così come ogni altra azione promossa dal Comune, si propongono di assicurare pari condizione e dignità ai cittadini nell’esercizio dei diritti fondamentali, anche mediante la massima valorizzazione dei principi di equità e solidarietà.

 

 

Art. 6
Gestione associata di funzioni e servizi

 

1.  Il Comune assume, quale proprio indirizzo, quello della promozione, con i Comuni dell’area territorialmente contigua ed omogenea, e specialmente con quelli facenti parte della Comunità Montana dell’Alta Val di Cecina, di forme di collaborazione e raccordo per svolgere, in modo coordinato ed associato, funzioni e servizi pubblici che risultano più proficuamente gestibili a livello sovracomunale, regolando mediante la stipula di apposite convenzioni i rapporti conseguenti.

2.  La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire, nella gestione, livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento e l’ampliamento di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.

3.  Alla gestione coordinata od associata di funzioni e servizi può partecipare la Provincia, per quanto di sua competenza ed interesse, sottoscrivendo la convenzione di cui al comma 1.

4.  Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che, operando con personale distaccato dagli enti aderenti, esercitino funzioni e servizi in luogo degli stessi. Può essere inoltre prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti ad uno di essi, ivi inclusa la Comunità Montana che, in tal caso, opera in rappresentanza degli enti medesimi.

5.  L’accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici ed efficaci, evitando ai cittadini ed agli utenti ogni aggravio di procedure, di costi e di tempi.

 

Art. 7
Attuazione del principio di sussidiarietà

 

1. Il Comune assume fra i principi che regolano l’esercizio della propria autonomia quello di sussidiarietà, da attuare anche mediante i regolamenti e l’attività organizzativa. Pertanto, si impegna ad esercitare quelle attività ed a gestire quei servizi che l'iniziativa autonoma di gruppi di cittadini e di famiglie, di organizzazioni di volontariato e di formazioni sociali non sono ragionevolmente e motivatamente in grado di svolgere.

2. L’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi sono attuati con sistemi che consentono l’immediata, agevole, utile ed economica fruizione delle relative prestazioni da parte della popolazione.

3. Il Comune adatta la sua organizzazione al fine di assicurare la massima presenza operativa sul territorio, con particolare riguardo alle frazioni ed ai nuclei abitati più distanti dal capoluogo.

 

Art. 8
La semplificazione amministrativa

 

1.       Il Comune attua e favorisce la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell’attività dei propri organi e dei propri uffici come consentito, nell’ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente, salvaguardando, comunque, la neutralità e la trasparenza dell'azione amministrativa. Ciò al fine di eliminare le procedure che gravano inutilmente sulla popolazione, senza che vi siano utilità e benefici corrispondenti agli oneri da sostenere.

2.       L’impulso ed il coordinamento delle attività finalizzate a tali obiettivi competono al Segretario Comunale.

3.       I Responsabili delle varie unità organizzative, di concerto con i Responsabili dei singoli procedimenti, effettuano la revisione del complesso dei procedimenti amministrativi e ne valutano l’effettiva utilità per i cittadini e la Comunità, anche in termini di costi e benefici.

4.       Il Segretario Comunale, laddove si renda necessario procedere alla modifica dei regolamenti comunali per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, propone al Sindaco gli schemi delle deliberazioni da sottoporre al Consiglio.

5.       La semplificazione dell’attività amministrativa e procedimentale, così come la riduzione dei relativi costi, costituisce uno degli obiettivi principali degli organi elettivi e della struttura direttiva e gestionale dell'ente.

 

Art. 9
Territorio e sede comunale

 

1.       La circoscrizione del Comune di Montecatini Val di Cecina è costituita dalle seguenti frazioni, località e nuclei urbani: Montecatini Val di Cecina, Ponteginori, Sassa, Querceto, Casino di Terra, Gabella, Buriano, Casaglia, Miemo, Gello e Mocajo, quali luoghi storicamente riconosciuti dalla Comunità e dotati di specifiche peculiarità culturali e territoriali.

2.       I sobborghi denominati "La Miniera", "Ligia" e “San Michele” costituiscono un'entità urbana unica ed inscindibile con il capoluogo.

3.       Il territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina si estende per kmq. 155,38 e confina con i Comuni di: Lajatico, Volterra, Pomarance, Bibbona, Monteverdi Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella e Chianni.

4.       Il palazzo civico ha sede a Montecatini Val di Cecina, che è il Capoluogo del Comune, in viale Roma n. 1.

5.       Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi particolari, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede predetta.

 

Art. 10
Stemma e gonfalone

 

1.       Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono quelli storicamente in uso nella Comunità di Montecatini Val di Cecina;

2.       Lo stemma raffigura uno scudo di argento in campo bianco, recante sei colline di colore verde, sormontanti l'una sull'altra, a guisa di piramide, ed un leone rampante che immerge la zampa anteriore destra in un catino vermiglio, ubicato sulla sommità delle colline, sovrastato da un giglio stilizzato.

3.       Il gonfalone comunale, recante lo stemma sopra descritto, può essere esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, nonché ogniqualvolta sia necessario ed opportuno rendere ufficiale la partecipazione dell’ente in particolari occasioni o circostanze, semprechè venga accompagnato dal Sindaco o da un amministratore appositamente delegato.

4.        L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono proibiti. La Giunta Comunale può derogare a tale divieto ove sussista, comunque, un pubblico interesse.

 

Art. 11
Principio di organizzazione

 

1.       L'attività e l'esercizio delle funzioni del Comune si svolgono nel rispetto del principio di separazione tra la sfera dei compiti di indirizzo, controllo e direzione politica e quella più propriamente gestionale ed attuativa, affidate, nel rispetto della legge, sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti.

 

Art. 12
Potestà regolamentare

 

1.         Il Comune esercita la potestà regolamentare, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, in materia di funzionamento ed organizzazione delle istituzioni locali, degli organismi di partecipazione, di funzionamento degli organi, di organizzazione degli uffici e dei servizi e di esercizio delle varie funzioni.

2.         Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie la cui entità, qualora non sia stabilita per legge, è fissata con regolamento comunale.

 

 

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

 

Capo I

Gli organi del Comune

 

 

Art. 13
Organi

 

1.         Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

2.         Il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale, mentre gli assessori, componenti la Giunta Comunale, sono nominati dal Sindaco.

3.         Gli organi di governo svolgono le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, definendo i programmi, gli obiettivi e le priorità da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e gestionale agli indirizzi impartiti.

 

Art. 14
Deliberazioni degli organi collegiali

1.        Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono, invece, da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2.        L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono affidate ai Responsabili delle unità organizzative competenti per materia che vi appongono i prescritti pareri, semprechè la proposta di deliberazione non sia un mero atto di indirizzo.
3.        La verbalizzazione degli atti e delle sedute degli organi collegiali è curata dal Segretario Comunale con le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
 

Art. 15
Norme di comportamento degli amministratori e pari opportunità

 

1.         Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato ai principi di imparzialità e di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei responsabili dell’attività amministrativa e gestionale.

2.         Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, consorzi, aziende, società ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

3.         Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l’esame, discussione e votazione di tali delibere devono assentarsi dalla riunione, richiedendo al Segretario che faccia risultare tale assenza dal verbale.

4.    Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell’adozione dei provvedimenti di loro competenza.

 

Capo II

Il Consiglio Comunale

 

Art. 16
Ruolo e competenze

 

1.         Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera Comunità di Montecatini Val di Cecina, dalla quale è eletto, è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo generale del Comune.

2.         Il Consiglio adotta gli atti fondamentali e gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza esclusiva dalle leggi.

3.       Le funzioni del Consiglio non possono essere delegate ad altri organi comunali.

4.       L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

5.       Il Consiglio partecipa alla definizione ed all’adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco entro il termine di cui al successivo art. 36, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Verifica periodicamente l’attuazione dei programmi ed i risultati, accertati mediante lo strumento del controllo di gestione.

6.       Le modalità per la partecipazione del Consiglio alla programmazione dell’attività del Comune e per l’attività di controllo della sua attuazione sono stabilite nei successivi articoli.

 

Art. 17
Presidenza del Consiglio Comunale

 

1.  Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco che esercita, in relazione a tale carica, le funzioni previste dalla legge e dal regolamento.

2.  In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte dal Vicesindaco e, in assenza anche di questi, dal consigliere anziano.

 

3.  I poteri e le funzioni del Presidente del Consiglio Comunale sono quelli che gli derivano dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento.

 

Art. 18
Sessioni e convocazioni

 

1.         L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2.         Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari successivi e del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

3.         Le sessioni ordinarie devono essere convocate con un preavviso di almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito per la riunione; quelle straordinarie sono convocate con almeno tre giorni di preavviso, ivi incluso quello di diramazione dell’invito.

4.         In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 ore.

5.         Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i diversi casi previsti dal Regolamento sul funzionamento di tale organo.

6.        Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco.

7.        Per la validità delle adunanze in seconda convocazione, deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.

 

Art. 19
Seduta iniziale della legislatura

 

1.    La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2.    In detta riunione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla convalida degli eletti; quindi, riceve il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta, dallo stesso nominati.

 

Art. 20
Regolamento del Consiglio Comunale

 

1.  Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento.

2.  Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento determina le modalità per fornire al Consiglio i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.

 

Art. 21
Commissioni consiliari

 

1.       Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali con funzioni di controllo e di garanzia.

2.       Compito principale delle Commissioni consiliari permanenti è il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze consiliari, lo studio di provvedimenti, iniziative ed attività da sottoporre all'esame ed alle decisioni dell'assemblea.

3.       Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina il loro numero, le competenze, le funzioni, le modalità di funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.

4.       La presidenza delle Commissioni consiliari con funzioni di controllo e di garanzia è attribuita alle minoranze.

5.       Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, Segretario comunale e Responsabili di servizi ed uffici, organi associativi e rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame e l'approfondimento di specifici argomenti.

6.       Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

7.       Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, fatta eccezione per i casi previsti dal regolamento.

 

Art. 22
Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

 

1.       I consiglieri comuali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento.

2.       Qualora non sia esercitata tale facoltà o nelle more della costituzione, i gruppi sono individuati con riferimento alle liste che hanno concorso alle elezioni comunali ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non facenti parte della giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3.       Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva a quella d’insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità al regolamento, comunicano al Sindaco ed al Segretario comunale il nominativo del consigliere designato quale Capogruppo.

4.       I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

5.       I Capigruppo consiliari costituiscono una Commissione consiliare permanente nell’ambito della quale ciascuno di essi, per le decisioni ed i pareri che comportino votazioni, esercita diritto di voto proporzionale al numero dei Consiglieri componenti il suo gruppo. La Commissione è coordinata dal Sindaco ed assume la denominazione di «Conferenza dei Capigruppo».

6.       La predetta «Conferenza dei Capigruppo» è l'organo cui il Sindaco fa riferimento allo scopo di ottemperare a quanto previsto dal'art. 39, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

7.       Il regolamento determina i poteri della Conferenza, ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

 

 

Art. 23
Consiglieri comunali. Prerogative

 

1.  Ogni Consigliere comunale rappresenta l’intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

2.  Il Consigliere comunale assume le proprie funzioni con la proclamazione dell’elezione o con l’adozione della delibera di surroga.

3.  I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L’accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l’acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell’operato dell’amministrazione, per l’esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.

4.  Il Consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, previa motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l’esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.

5.  Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l’iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio;

b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.

6.  I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione, che si sono astenuti in sede di votazione o che hanno espresso voto contrario sulla proposta di deliberazione, semprechè la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

 

Art. 24
Consiglieri comunali. Decadenza

 

1.       Il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo, non interviene per cinque sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui ai successivi commi e previa adozione della delibera di cui al successivo comma 3, decade dalla carica.

2.        Di norma, le motivazioni circa l'assenza dalla seduta consiliare devono essere comunicate al Sindaco entro il giorno successivo a quello in cui si è tenuta la riunione.

3.       Il Sindaco, prima di proporre al Consiglio la delibera di decadenza, notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio, tramite il Sindaco, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, possibilmente documentate. Il Sindaco sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere, sulle quali il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.

 

 

Art. 25
Consiglieri Comunali. Cessazione dalla carica e sospensione

 

1.  Il Consigliere comunale cessa dalla carica a seguito di dimissioni, presentate in forma scritta e sottoscritte di pugno, indirizzate al Consiglio e presentate al protocollo del Comune, nel quale sono immediatamente registrate nell’ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni, il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, attribuendo il seggio vacante al candidato della medesima lista che segue l’ultimo eletto. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, ai sensi di legge.

2.  Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio procede alla sua temporanea sostituzione, affidando la supplenza dell’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione.

3.  Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4.  Nel caso in cui il Consiglio comunale sia sciolto per una delle cause previste dall’art. 53 del D.Lgs. 267/2000, esso rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di scioglimento, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5.  Negli altri casi in cui la legge prevede che, a seguito dello scioglimento del Consiglio, venga nominato un Commissario per la temporanea amministrazione del Comune, il Consiglio è sciolto ed i Consiglieri cessano dalla carica e dalle funzioni dalla data di notifica del decreto di scioglimento.

6.  I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

 

Art. 26
Il Segretario Comunale

 

1.  Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2.  Il regolamento disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale la cui partecipazione consultiva, referente e di assistenza è richiesta dal Sindaco per iniziativa propria o dei componenti il Consiglio.

3.  Il Segretario comunale quando ritenga utile informare il Consiglio su aspetti giuridici, tecnico-amministrativi e finanziari-contabili relativi ai provvedimenti in trattazione, richiede al Presidente di poter procedere in tal senso.

 

Art. 27
Pubblicazione delle deliberazioni

 

1.  Tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2.  La pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio è disposta a cura del Responsabile della struttura organizzativa cui fa capo l'Ufficio Segreteria il quale vi provvede mediante un dipendente appositamente incaricato e munito della qualifica di messo comunale, secondo quanto disposto dal regolamento.

3.  La pubblicazione all'albo pretorio delle deliberazioni assolve alla funzione di pubblicità degli atti stabilita dalla legge e di informazione ai terzi, per la tutela dei loro interessi e diritti. Per l’esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta si osservano le norme stabilite dall’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

 

Capo III

La Giunta comunale

 

Art. 28
Composizione e nomina

 

1.         La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, dallo stesso nominati, non inferiore a due e non superiore a quattro, tra cui un Vicesindaco.

2.         Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.

3.         Il provvedimento di nomina ad assessore deve essere notificato agli interessati e diviene efficace nel momento in cui i soggetti nominati sottoscrivono la relativa dichiarazione di accettazione, unitamente, qualora non siano eletti, ad una dichiarazione attestante l'assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

4.         Gli Assessori esterni partecipano ai lavori del Consiglio comunale senza diritto di voto.

5.         Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella prima adunanza successiva all’elezione, dopo il giuramento.

 

Art. 29
Assessori comunali. Divieti

 

1.  Non possono far parte contemporaneamente della Giunta comunale gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini entro il primo grado, nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2.  Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, consorzi, aziende, società ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune, conformemente a quanto disposto dall’art. 15, comma 2, del presente statuto.

3.  I componenti della Giunta comunale professionalmente competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

 

Art. 30
Durata in carica, rinnovo e revoca degli Assessori comunali

 

1.  I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni, secondo quanto previsto per il Sindaco ed il Consiglio Comunale dall’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

2.  Gli Assessori comunali possono essere nominati anche per più di due mandati consecutivi.

3.  Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Possibilmente, tale comunicazione è accompagnata dall'individuazione dell'Assessore nominato in luogo di quello revocato o dalle motivazioni per le quali si ritiene di non procedere alla nomina di un nuovo Assessore.

 

Art. 31
Convocazione e presidenza della Giunta comunale

 

1.  Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale. Nel caso di sua assenza od impedimento, a tali funzioni assolve il Vicesindaco.

 

Art. 32
Competenze della Giunta comunale

 

1.  La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.  La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario comunale e dei Responsabili dei servizi e degli uffici.

3.  La Giunta collabora con il Sindaco:

-    per la definizione e redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nonchè alla loro attuazione;

-    per la realizzazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio;

-    per la valorizzazione e la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;

4.  La Giunta adotta:

*   il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Statuto e dal Consiglio comunale;

*   le deliberazioni, in via d’urgenza, attinenti le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

*   motivate deliberazioni per la copertura dei posti di responsabile degli uffici con contratto di diritto privato;

*   le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali, destinati alla realizzazione di iniziative e manifestazioni di rilevanza comunale, al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, turistiche, sportive o, comunque, finalizzate alla valorizzazione di tradizioni e risorse locali, per le quali necessita la valutazione di interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;

*   le deliberazioni relative ai prelevamenti dal fondo di riserva, da comunicare all’organo consiliare;

*   lo schema del programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale di cui all'art. 14 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

5.         La Giunta:

*   riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

*   determina le tariffe e le aliquote per l'applicazione dei tributi locali e per la fissazione dei corrispettivi relativi alla fruizione di beni e servizi;

*   può sottoporre a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 127, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, ogni deliberazione dell'ente;

*   autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell’interesse del Comune, in ogni ordine e grado di giudizio, allorchè ciò abbia riguardo ad atti di esclusiva competenza degli organi di governo del Comune. In tal caso, il Sindaco può comunque delegare il Responsabile della struttura organizzativa competente od il Segretario Comunale ad esercitare la rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

*   formula indirizzi di natura generale, o relativi a specifiche materie e fattispecie, per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali e per definire i criteri direttivi cui devono attenersi i Responsabili delle strutture apicali dell'ente od il Segretario Comunale, qualora siano ad esso attribuite le competenze in materia legale, con riferimento alla promozione e resistenza alle liti.

*   predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;

*   definisce, in base alla proposta del Direttore generale, ove nominato, o, in caso contrario, sentita la Conferenza dei Responsabili delle unità organizzative di massima dimensione, il piano esecutivo di gestione dell’esercizio di cui all’art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

*   approva gli accordi di contrattazione integrativa decentrata;

*   dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili.

 

 

Capo IV

Il Sindaco

 

Art. 33
Ruolo e funzioni

 

1.       Il Sindaco viene eletto dai cittadini, a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì, i casi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.       Il Sindaco guida il governo locale e, in quanto tale, è l’organo responsabile dell’amministrazione comunale e la rappresenta in via generale e sotto il profilo politico-istituzionale.

3.       Il Sindaco esercita tali compiti promuovendo e stimolando l’attività degli organi di governo del Comune ed armonizzando i rapporti degli stessi con i Responsabili delle unità organizzative dell’ente, nel pieno rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, favorendo comportamenti improntati all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione.

4.       Valorizza e promuove la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, attivando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.

5.       Promuove le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell’organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo.

6.       Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori.

7.       Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge.

8.       In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco adotta le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

9.       Il Sindaco, quale organo responsabile dell’amministrazione, esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla Regione. Quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi.

 

Art. 34
Giuramento del Sindaco

 

1.  Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

 

Art. 35
Nomina della Giunta

 

1.  Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione e prima della seduta d’insediamento del Consiglio comunale, nomina i componenti della Giunta comunale nel rispetto dei criteri di cui all’art. 28 del presente Statuto.

2.  Fra i componenti della Giunta, il Sindaco nomina il Vicesindaco che lo sostituisce nel caso di assenza od impedimento, esercitando le funzioni attribuite al Sindaco dall’ordinamento, comprese quelle di cui al precedente art. 33.

3.  Per gli Assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale, il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità è da loro attestato, con l’accettazione della nomina, mediante dichiarazione sostitutiva resa davanti al Segretario comunale.

4.  Il Sindaco comunica al Consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione, la composizione della Giunta comunale.

5.  Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti con riferimento a gruppi omogenei ed affini di funzioni ed attività, precisati nell’atto di delega da lui sottoscritto, controfirmato dall'assessore delegato e conservato nell’archivio dell’ente a cura del Segretario comunale.

 

Art. 36
Linee programmatiche del Sindaco. Definizione ed approvazione

 

1.       Il Sindaco, entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo.

2.       Entro il termine suddetto, il Sindaco trasmette il documento di programma ai singoli Consiglieri affinchè siano promosse, sullo stesso, la partecipazione e le valutazioni dell'intero Consiglio comunale che, in apposita adunanza, da tenersi entro trenta giorni dall'invio del documento programmatico, esprime proposte, contributi ed osservazioni sul documento elaborato dal Sindaco. Alla riunione del Consiglio comunale partecipano, oltre al Sindaco, gli Assessori ed il Direttore generale, qualora quest'ultimo non coincida con la figura del Segretario comunale, con funzioni consultive.

3.  Entro 30 giorni dalla data della riunione di cui al comma precedente, il Sindaco, sentita la Giunta, valutate le risultanze dell’esame del programma di mandato effettuato dal Consiglio ed apportati allo stesso gli eventuali adeguamenti ritenuti utili al suo perfezionamento, definisce l’atto comprendente le linee del programma di mandato e lo presenta al Consiglio comunale per l'approvazione.

 

Art. 37
Linee programmatiche. Attuazione e Verifica

 

1.       Entro il 30 novembre di ogni anno, fatta eccezione per l'anno in cui si è proceduto all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, il Sindaco sottopone alla verifica del Consiglio, previa convocazione della Commissione consiliare permanente di controllo, se costituita, lo stato di attuazione delle linee programmatiche relative al proprio mandato, relazionando in ordine al livello di esecuzione delle azioni e dei progetti compresi nel programma di mandato e della corrispondenza dei costi sostenuti rispetto alle previsioni.

2.       Tale relazione è inviata ai singoli Consiglieri almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’adunanza consiliare.

3.       Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche di mandato di cui all'art. 36 del presente Statuto.

4.       Il predetto documento è sottoposto all'approvazione dell'organo consiliare, previo esame del grado di realizzazione degli interventi programmati in sede di Commissione consiliare permanente di controllo.

 

Art. 38
Linee programmatiche. Adeguamento

 

1.  Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma di mandato, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni sullo stesso espresse dal Consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta ed acquisito il parere della Commissione consiliare permanente di controllo, se costituita, alle integrazioni ed alle modifiche ritenute necessarie, predisponendo il documento di adeguamento del programma di mandato che viene trasmesso ai Consiglieri comunali.

2.  Il Sindaco, decorsi quindici giorni dalla trasmissione del suddetto documento, lo sottopone all’esame dell’Assemblea consiliare perché, preso atto di eventuali rilievi, osservazioni e proposte ed apportate al documento predisposto le modifiche ed integrazioni ritenute utili al suo perfezionamento, possa essere definito ed approvato l’atto di adeguamento delle linee del programma di mandato.

 

Art. 39
Risposte ad interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo

 

1.         Il Sindaco, o per sua delega l’Assessore competente per materia, risponde alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri, fornendo in forma esauriente tutte le informazioni, i dati ed ogni altro elemento e documento, in copia informale, richiesti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2.         La risposta è data nel più breve tempo possibile e, comunque, semprechè non siano necessarie attività o ricerche particolarmente complesse per l'acquisizione delle informazioni e dei dati richiesti, nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione.

3.         Qualora non sia richiesto diversamente, la risposta è sempre data per iscritto e la sua eventuale trattazione, da richiedersi espressamente da parte dei consiglieri, viene effettuata nella prima seduta utile del Consiglio, in modo da poter rispettare, se possibile, il termine di cui al comma precedente.

 

Art. 40
Orari di attività, servizi ed uffici

 

1.  Il Sindaco, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente forniti dalla Regione, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi ed uffici pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, adottando, in virtù di circostanze straordinarie che determinino particolari necessità dell'utenza, i provvedimenti di cui all'art. 54, comma 3, della medesima normativa.

2.  Il Consiglio, nel definire i propri indirizzi, tiene conto delle richieste delle associazioni e degli organismi di partecipazione popolare nonché di quelli rappresentativi dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.

 

Art. 41
Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

 

1.  Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2.  Il Sindaco, nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma, da effettuarsi nei termini di cui all'art. 50, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne.

 

Art. 42
Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi, delle Società partecipate e degli Ambiti Territoriali

 

1.       Il Sindaco è membro di diritto delle assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi pubblici, delle Società partecipate e degli Ambiti Territoriali formalmente istituiti ai sensi di legge.

2.       Egli può delegare a partecipare a tali assemblee, con i poteri ad esso spettanti, un Assessore od un Consigliere comunale, di volta in volta designato.

 

Art. 43
Conferenza dei Sindaci in materia sanitaria

 

1.  Il Sindaco partecipa alla Conferenza dei Sindaci prevista dalla vigente normativa in materia di Servizio Sanitario Nazionale, facendosi interprete e portavoce delle necessità della comunità amministrata in ordine alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presìdi, nonché alle iniziative ed agli interventi finalizzati alla prevenzione, tutela e cura della salute dei cittadini.

2.  Riferisce periodicamente alla Giunta sull’attività svolta in tale ambito e valuta con la stessa le problematiche che più direttamente interessano la popolazione del Comune, allo scopo di intraprendere, nelle sedi opportune, le necessarie iniziative.

3.  Il Sindaco provvede al coordinamento, con l’Azienda Sanitaria Locale, delle prestazioni sociali a carattere sanitario di competenza comunale.

 

Art. 44
Accordi di Programma

 

1.       Il Sindaco promuove ed assume le iniziative necessarie alla conclusione degli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, dandone preventiva informazione alla Giunta Comunale od al Consiglio comunale, sulla base delle rispettive competenze, semprechè ciò risulti compatibile con la natura e l'urgenza degli accordi da raggiungere.

2.       Ove l'accordo di programma comporti variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio entro trenta giorni, a pena di decadenza.

 

Art. 45
Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

 

1.  Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni in virtù di legge.

2.  Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, disponendone, ove occorra, l’esecuzione diretta da parte del Comune, salvo rivalsa dell’onere sui responsabili, ai sensi di legge.

3.  Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della incolumità della popolazione.

4.  Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, quando devono essere trattate questioni riferibili all’ambito territoriale del Comune.

 

Art. 46
Durata in carica

 

1.       Il Sindaco resta in carica per un periodo di cinque anni ed è immediatamente rieleggibile per un solo mandato.

2.       È consentito un terzo mandato consecutivo solamente se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3.       Il Sindaco resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo Sindaco.

 

Art. 47
Cessazione dalla carica

 

1.       Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso;

2.       Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3.       Nei casi di cui al comma 1, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Fatta eccezione per il caso di dimissioni, nella cui ipotesi, contestualmente allo scioglimento del Consiglio, viene nominato un Commissario, i due organi rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, talchè le funzioni del Sindaco sono svolte, nel frattempo, dal Vice Sindaco.

4.       La decadenza del Sindaco è inoltre determinata:

a)       dallo scioglimento del Consiglio comunale per le cause di cui all'art. 141, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

b)       dall'approvazione di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall’art. 52, comma 2, della medesima normativa.

5.       Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall’esercizio delle funzioni, adottata ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, lo sostituisce il Vice Sindaco.

 

Titolo III

Gli istituti di partecipazione popolare

 

Capo I

Partecipazione popolare, autonomia, sussidiarietà

 

Art. 48
Partecipazione popolare. Diritto

 

1.  I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti alla popolazione del Comune, nella quale si intendono compresi:

1) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

2) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto sedici anni di età;

3) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell’anagrafe da almeno tre anni;

4) le persone non residenti che esercitano stabilmente nel Comune la propria attività di lavoro, professionale od imprenditoriale.

2.  I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

 

Art. 49
Associazioni e organismi di partecipazione. Riconoscimento e promozione

 

1.         Il Comune favorisce, promuove, valorizza e tutela le libere ed autonome forme associative, di cooperazione e di volontariato, liberamente costituite dai cittadini, regolate da principi di democraticità e senza scopi di lucro, al fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, politiche, sociali, religiose, ricreative, turistiche, sportive o, comunque, connesse con la valorizzazione delle tradizioni e delle risorse del territorio.

2.         La Giunta, sulla base degli indirizzi e delle decisioni espresse dal Consiglio comunale, provvede alla istituzione di autonomi organismi di partecipazione popolare o di organismi di consultazione e di confronto, anche su base di frazione o zonale, con le finalità ed i caratteri indicati nel precedente comma, per assicurare la più ampia rappresentanza dei cittadini e dei soggetti che operano stabilmente nell’ambito comunale.

3.         Con l'intento di conoscere le aspettative ed i bisogni degli stranieri residenti nel territorio comunale e di favorire la piena integrazione tra la popolazione locale ed i cittadini provenienti dagli stati dell'Unione europea nonché con i residenti di origine extracomunitaria, possono essere promosse specifiche forme di partecipazione alla vita pubblica locale che coinvolgano i cittadini stranieri.

 

Art. 50
Albo comunale degli organismi sociali

 

1.       Con apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio comunale, sono determinate le modalità per la iscrizione, senza spese, nell’apposito Albo tenuto dal Comune, delle associazioni e degli enti morali che operano nell'ambito del territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di organismi od enti aventi rilevanza sovracomunale.

2.       Nella domanda di iscrizione, alla quale dovrà essere allegata copia dello statuto, dovranno essere indicati la denominazione dell'organismo associativo, la sede, le finalità perseguite, l'attività sociale, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento utile ad identificare il tipo di associazione.

3.       Non saranno iscritte nell'Albo di cui al comma 1 le associazioni segrete od aventi caratteristiche incompatibili con i principi e gli indirizzi espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

4.       Le associazioni che abbiano ottenuto la registrazione nell'Albo comunale sono tenute a presentare, annualmente, il bilancio consuntivo ed una relazione in ordine all'attività svolta.

5.       A seguito dell'istituzione dell'Albo, il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle associazioni.

6.       L'Albo di cui al comma 1 del presente articolo sarà aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con deliberazione adottata dalla Giunta comunale.

7.       L'iscrizione nell'Albo degli organismi sociali costituirà titolo preferenziale ai fini dell'erogazione di contributi, della concessione di incentivazioni e sostegni sia di natura finanziaria che tecnico-professionale ed organizzativa.

8.       La valorizzazione delle libere forme associative può essere altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione locale, così come all'organizzazione ed alla gestione dei servizi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

 

Art. 51
Organismi associativi e di partecipazione. Rapporti con il Comune

 

1.  La Giunta assicura alle associazioni, in relazione al loro ambito di attività, ed agli organismi di partecipazione eventualmente istituiti da parte del Consiglio comunale, tempestive e puntuali informazioni sulle iniziative dell'amministrazione e sulle modalità della loro attuazione, favorendo ogni utile proposta che abbia per fine la tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il miglioramento della qualità dei servizi forniti ai cittadini, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei costi.

2.  Prima di assumere iniziative od adottare provvedimenti di rilevante interesse generale, la Giunta può indire l'assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni iscritte nell'apposito Albo per acquisire considerazioni, pareri e valutazioni.

 

Art. 52
Esercizio di attività da parte di cittadini e formazioni sociali

 

1.       Il Sindaco può proporre, con l’atto con cui presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative al proprio mandato, le attività che possono essere adeguatamente svolte mediante l’autonoma iniziativa e la collaborazione dei cittadini, delle famiglie e delle formazioni sociali.

2.       La Giunta, in accordo con le associazioni interessate, valuta i presupposti giuridici, economici ed organizzativi e definisce le modalità attuative delle suddette forme di partecipazione, sottoponendole all'approvazione del Consiglio comunale.

 

 

Capo II

Istanze, petizioni e proposte - consultazione della popolazione - partecipazione al procedimento amministrativo

 

Art. 53
Istanze, petizioni e proposte

 

1.  Le istanze, petizioni e proposte di cittadini, associazioni, comitati, gruppi o soggetti collettivi, presentate con le modalità indicate nel regolamento, sono esaminate dal Sindaco, congiuntamente all’Assessore competente per materia ed al Responsabile dell'unità organizzativa interessata, i quali procedono ad una rapida valutazione delle medesime, fornendo alle stesse una risposta nel più breve tempo e, comunque, entro il termine stabilito dal regolamento.

2.  In ordine alle richieste relative a provvedimenti di competenza del Consiglio comunale o della Giunta, il Sindaco sottopone la questione, debitamente istruita e corredata dei necessari pareri, ai predetti organi, che adottano le decisioni di loro competenza e le comunicano agli interessati entro il termine indicato dal regolamento.

 

Art. 54
Consultazioni della popolazione

 

1.       Prima dell’adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse per la comunità amministrata, il Consiglio comunale o la Giunta, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento, possono effettuare la consultazione della popolazione interessata.

2.       La consultazione, in base all'argomento, può riguardare una o più categorie di cittadini, la popolazione di una o più zone, frazioni o località ovvero tutta la collettività.

3.       La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali amministrative ed è effettuata:

a) mediante assemblee pubbliche, tenute nelle sedi comunali od in altri ambienti idonei, indette nei modi e nei termini previsti dal regolamento, con l’intervento dei rappresentanti degli organi comunali, delle associazioni territorialmente o funzionalmente interessate e dei Responsabili delle strutture organizzative comunali, affini per competenza all'oggetto della consultazione;

b) mediante questionari inviati alle famiglie, con le modalità ed i termini previsti dal regolamento, nei quali siano prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e siano richiesti contributi propositivi e pareri che consentano di accertare gli orientamenti prevalenti.

 

 

Art. 55
Partecipazione al procedimento amministrativo

 

1.  L’attività amministrativa del Comune ed i procedimenti attraverso i quali la medesima viene attuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità.

2.  Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento amministrativo, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto alla visione dei documenti ed al rilascio di copie degli stessi ed ogni altro aspetto che tenda a garantire adeguatezza, efficienza ed economicità dell’organizzazione, durata della procedura entro tempi ragionevoli, tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per l’intera procedura.

3.  In particolare, nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve comunicare tempestivamente, nelle forme di legge, ai soggetti interessati, la possibilità di partecipare alle fasi salienti del procedimento, assistiti, ove lo ritengano opportuno, da un legale o da persona di fiducia. In tal caso, deve essere garantito e reso agevole l’accesso a tutti gli atti del procedimento ed a quelli ivi richiamati, se aventi funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale degli interessati, copie od estratti informali di documenti.

4.  Memorie, proposte o documentazioni presentate dagli interessati - o da loro incaricati - devono essere acquisite ed esaminate e, sulle stesse, deve pronunciarsi motivatamente, di concerto con il Responsabile del procedimento, il Responsabile dell’emanazione del provvedimento finale, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell’interessato.

 

Capo III

Referendum

 

Art. 56
I referendum comunali

 

1.       Allo scopo di consentire ai cittadini l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa, pronunciandosi in merito a programmi, progetti, interventi, iniziative ed a specifici provvedimenti, anche dopo la loro adozione, possono essere indetti ed organizzati referendum popolari aventi carattere consultivo, propositivo o di indirizzo, nelle materie di esclusiva competenza comunale.

2.       Mediante il referendum, gli aventi diritto al voto, che coincidono con i soggetti di cui all'art. 48, comma 1, del presente Statuto, esprimono sul quesito proposto il proprio assenso od il proprio dissenso, affinchè il Sindaco e gli organi deliberanti assumano le determinazioni conseguenti, nel pieno rispetto della volontà popolare manifestatasi con lo strumento referendario.

3.       Il referendum è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta:

a) quando sia disposto con deliberazione del Consiglio comunale, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;

b) quando sia richiesto da un numero tale di cittadini che includa almeno il 15% degli elettori aventi diritto al voto in caso di elezioni comunali;

4.  Non possono essere sottoposti a referendum:

a)       lo Statuto, il regolamento del Consiglio comunale, il regolamento di contabilità e quelli in materia impositiva, tributaria e di entrate;

b)       il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c)       i provvedimenti concernenti tributi locali, aliquote e tariffe;

d)       i piani urbanistici generali e gli strumenti urbanistici attuativi;

e)       gli atti relativi alla gestione del personale del Comune;

f)         nomine, designazioni, revoche e decadenze;

g)       gli atti emanati dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo;

h)       gli atti derivanti e determinati dall'applicazione di leggi statali o regionali;

i)         le materie oggetto di precedente referendum, che abbia avuto esito negativo, tenutosi nei cinque anni precedenti;

l)         gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;

m)     gli atti emanati dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

4.       La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

5.       Il regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un’unica tornata annuale.

6.       Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria da parte del Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

7.       Il referendum è valido se, tra i partecipanti al voto, è ricompresa la metà più uno degli iscritti nelle liste elettorali di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, ed il quesito referendario risulta approvato se ha ottenuto il consenso della maggioranza dei votanti.

 

Capo IV

L’azione popolare a tutela degli interessi comunali

 

Art. 57
Azione popolare

 

1.       Ogni elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2.       Nel caso di cui sopra, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l’ente si costituisca in giudizio, procedendo, in caso affermativo, sulla base dei criteri di cui al presente statuto, tenuto conto del profilo di competenza che scaturisce dalla materia oggetto dell'azione o del ricorso. Qualora la Giunta non ritenga utile l’intervento, deve motivare la decisione, fornendo, se del caso, al Responsabile dell'unità organizzativa competente, i necessari indirizzi.

3.       La Giunta procede analogamente in ordine alle azioni risarcitorie di danni ambientali, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4.       Le spese giudiziali derivanti dalle azioni di cui ai precedenti commi sono liquidate come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 267/2000.

 

Capo V

Il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni

 

 

Art. 58
Diritto di accesso e di informazione

 

1.       Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e dagli organi dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità stabilite dal Regolamento

 

2.       Il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell’Amministrazione ed il rilascio di copie di atti e documenti, dietro pagamento dei soli costi.

3.       Il Comune assicura l’accesso alle strutture ed agli uffici comunali alle formazioni sociali, ai comitati, alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.

4.       L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, istituito in conformità all’art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, assicura ai cittadini il pieno esercizio dei diritti di accesso e di informazione, assumendo ogni utile iniziativa per informare in merito i cittadini.

 

Art. 59
Pubblicità degli atti ed albo pretorio

 

1.       Tutti gli atti dell’amministrazione comunale nonché quelli degli enti, delle aziende e delle società, anche private, cui il Comune partecipa per la gestione dei servizi, sono pubblici.

2.       Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta l’esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi od imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi ed all'attività del Comune.

3.       Oltre alle deliberazioni degli organi collegiali, di cui all'art. 27 del presente Statuto, ed alle pubblicazioni previste per legge e per regolamento, all'albo pretorio vengono affissi, per la durata di quindici giorni, anche i decreti, ed i provvedimenti del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale, le ordinanze e le determinazioni dei Responsabili delle strutture organizzative, fatta eccezione per i meri atti di liquidazione.

4.       L'albo pretorio è lo spazio situato nell'atrio del palazzo comunale, facilmente accessibile a tutti, ivi inclusi i soggetti portatori di handicap, ove vengono affissi e depositati, in libera visione, gli atti degli organi comunali o trasmessi da altri enti che, in virtù di legge, dello statuto, di regolamento o dietro esplicita richiesta, devono essere pubblicati.

5.       La pubblicazione di tali atti all'albo pretorio viene curata dal Responsabile della struttura organizzativa cui fa capo l'Ufficio Segreteria, il quale vi provvede mediante un dipendente appositamente incaricato e munito della qualifica di messo comunale, cui compete anche l'attestazione circa l'avvenuta affissione o l'esperito deposito.

6.       Presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, nonché le copie dello Statuto e dei Regolamenti comunali vigenti.

 

Capo VI

Il Difensore civico comunale

 

 

Art. 60
Istituzione del Difensore civico in forma associata